Art. 12.
(Riduzione dell'orario di lavoro per il
padre lavoratore).

      1. Dopo l'articolo 30-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 30-ter. - (Riduzione dell'orario di lavoro per il padre lavoratore). - 1. Al fine di incentivare una maggiore partecipazione dei padri nell'assistenza familiare e di favorire una migliore condivisione delle responsabilità tra i genitori, il padre lavoratore ha diritto a una riduzione dell'orario

 

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di lavoro giornaliero nella misura del 25 per cento.
      2. Il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro di cui al comma 1 può essere esercitato, su richiesta del padre lavoratore, nei tre mesi successivi alla nascita del figlio.

      3. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
      4. L'onere di provvedere alla contribuzione figurativa per la differenza di orario rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno è posto a carico dell'ente previdenziale di appartenenza».